Sicilia, le violazioni della legalità…

DELIBERA Agcom N. 191/13/CONS
SEGNALAZIONE DEL MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA
L’AUTORITÀ
NELLA riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n.
154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;
VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, e successive modifiche;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;
VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante
“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;
VISTA la segnalazione a firma del sig. Calogero Piscitello, in qualità di Segretario Regionale del Movimento per le Autonomie, pervenuta in data 12 febbraio 2013 (prot. 7713) con la quale si segnala la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28/00 da parte del Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta per aver fatto pubblicare, il giorno 2 febbraio 2013, sul quotidiano “La Repubblica” ed. di Palermo, un avviso a pagamento recante la dicitura “Il Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta ha il piacere di invitare i cittadini all’evento “L’Europa e la Sicilia: Martin Schultz e Rosario Crocetta.” che avrà luogo al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo sabato 2 febbraio alle ore 21.00. Parteciperà alla serata la regista e sceneggiatrice Roberta Torre, esibizione musicale del cantautore siciliano Mario Venuti; conduce la giornalista Elvira Terranova Ingresso libero sino a esaurimento posti”;
VISTA la nota del 13 febbraio 2013 (prot. n. 7835) con cui si richiedeva lo svolgimento degli opportuni accertamenti istruttori al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia;
VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla Regione Sicilia (prot. n. 9012 del 15 febbraio 2013) nelle quali si espone quanto segue:
– la comunicazione assolveva alla funzione di portare a conoscenza del pubblico un incontro istituzionale fra Rosario Crocetta, nella sua qualità di Presidente della Regione, e Martin Schultz, nella qualità di Presidente del Parlamento Europeo;
– la presenza di una delle più importanti cariche istituzionali europee in Sicilia rappresentava un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle attività delle istituzioni europee e sul loro funzionamento, nonché per rafforzare i rapporti delle stesse con l’amministrazione regionale.
VISTA la nota del 19 febbraio 2013 (prot. n. 9742), con cui il Corecom Sicilia ha trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria, ritenendo sussistente la violazione e proponendo all’Autorità l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;
RILEVATO che il divieto stabilito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è stato altresì ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2012 con espresso riferimento alla consultazione per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;
RILEVATO che l’iniziativa oggetto dell’esposto ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;
CONSIDERATO che la fattispecie oggetto di segnalazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, come individuata dalla legge n. 150/00;
RITENUTA la non conformità all’art. 9 della legge n. 28/2000 del caso in esame perché privo dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, la fattispecie di comunicazione istituzionale segnalata non risulta indispensabile ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni tipiche dell’ente ed inoltre risulta priva del requisito dell’impersonalità in quanto proviene dal Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta nella sua veste istituzionale ed, inoltre, l’articolo reca il logo della Regione;
RITENUTO pertanto di aderire alle conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia;
RITENUTA l’applicabilità al caso di specie, limitatamete all’iniziativa sopra descritta, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”;
UDITA la relazione del Presidente;
ORDINA
alla Regione Sicilia di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazioni indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.
Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081- 7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.
Napoli, 28 febbraio 2013
IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

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